Attività Produttive
Bar, ristoranti, pub e pizzerie: come aprire l'attività
Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Descrizione
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
Per l'apertura di un esercizio pubblico dove si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti o pizzerie), è necessario aver ottenuto:
Tipologia Unica
L'art. 5 della l. Regione Veneto 21.9.2007 n. 29 ha sostituito le diverse tipologie di autorizzazioni amministrative per la somministrazione con una unica: in altre parole, con una sola autorizzazione si possono aprire sia bar che ristoranti, pub, ecc. La concreta individuazione del tipo di somministrazione che è possibile effettuare dipende dalla verifica dell'adeguatezza della struttura alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata nell'attestazione di "registrazione", documento rilasciato dall'Ulss competente, che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria .
Requisiti soggettivi e professionali per lo svolgimento dell'attività
Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della l. 31.5.1965 n. 575 (normativa antimafia):
E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui all'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59:
E' altresì necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) o il legale rappresentante (nel caso di società), siano titolari dei requisiti professionali definiti dall'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:
Nel caso il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi e così via) non sia titolare del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione che ne sia in possesso, ai sensi dell'art. 31 lett. m) l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e dell'art. 2209 del cod. civile.
Qualora il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
Requisiti dei locali
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:
Cosa fare in caso di apertura, trasferimento, subingresso in un esercizio
APRIRE UN NUOVO ESERCIZIO
Per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessario inoltrare apposita istanza al Comune. Il suo rilascio è consentito nei limiti previsti dalla matrice di programmazione sviluppata nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, sulla base delle linee guida regionali, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.
TRASFERIRE UN ESERCIZIO
Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tra zone diverse è subordinato alla presentazione di domanda al Comune. Esso è consentito nei limiti previsti dalla matrice di programmazione sviluppata nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, sulla base delle linee guida regionali, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.
RILEVARE LA PROPRIETA' O LA GESTIONE DI UN ESERCIZIO
Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d'azienda od altro) in un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Si può esercitare dalla data di presentazione della segnalazione e comunque l'attività deve essere iniziata, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro 180 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento dell'attività.
Nel caso di cessazione della gestione dell'azienda di somministrazione (risoluzione di affitto d'azienda) il titolare può, alternativamente, procedere alla reintestazione o ad un nuovo affitto d'azienda, purché l'attività venga ripresa (dal proprietario o dal nuovo gestore) entro 180 giorni dalla data di cessazione dell'ultima gestione.
MODULISTICA DI RIFERIMENTO: