Polizia Locale San Vito di Cadore


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somministrazione

Attività Produttive

Bar, ristoranti, pub e pizzerie: come aprire l'attività

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande


Descrizione

Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.

Per l'apertura di un esercizio pubblico dove si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti o pizzerie), è necessario aver ottenuto:

  • l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune dove sono situati i locali;
  • l'attestazione di registrazione sanitaria (ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e della D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710), o aver presentato la Scia sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione all'Ulss competente per territorio, senza che siano state richieste integrazioni o formulati rilievi.


Tipologia Unica

L'art. 5 della l. Regione Veneto 21.9.2007 n. 29 ha sostituito le diverse tipologie di autorizzazioni amministrative per la somministrazione con una unica: in altre parole, con una sola autorizzazione si possono aprire sia bar che ristoranti, pub, ecc. La concreta individuazione del tipo di somministrazione che è possibile effettuare dipende dalla verifica dell'adeguatezza della struttura alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata nell'attestazione di "registrazione", documento rilasciato dall'Ulss competente, che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria .

Requisiti soggettivi e professionali per lo svolgimento dell'attività

Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della l. 31.5.1965 n. 575 (normativa antimafia):

  • nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 565;
  • nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.


E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui all'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59:

  • nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
  • nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.


E' altresì necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) o il legale rappresentante (nel caso di società), siano titolari dei requisiti professionali definiti dall'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:

  • iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio relativamente alle tabelle merceologiche dalla I alla VIII;
  • corso di formazione professionale avente ad oggetto l'attività di commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto da una Regione;
  • esperienza professionale, di almeno 2 anni negli ultimi 5, presso un'impresa esercitante l'attività nel settore alimentare o della somministrazione in qualità di titolare, socio lavoratore, dipendente qualificato, coadiutore familiare;
  • possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione di alimenti. Si considerano comunque validi i titoli di cui all'elenco approvato con deliberazione G. Regionale n. 3302 del 4.11.2008 e cioè diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciato da un I.P.S.S.A.R., laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente), laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, laurea in medicina e chirurgia, laurea in medicina veterinaria, laurea in scienze biologiche (o titolo equipollente), laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente), laurea in tecnica della prevenzione (o titolo equipollente), laurea in infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), laurea in farmacia, laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente), laurea in chimica o chimica industriale, laurea in biotecnologie.


Nel caso il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi e così via) non sia titolare del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione che ne sia in possesso, ai sensi dell'art. 31 lett. m) l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e dell'art. 2209 del cod. civile.
Qualora il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:

  • che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.


Requisiti dei locali

Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • disponibilità (contratto di locazione registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del d. Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
  • rispetto dei parametri per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per i nuovi esercizi);
  • nel caso di orario protratto oltre le 22,00, rispetto dei limiti fissati per le emissioni rumorose, dimostrato attraverso la documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni rumorose causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico e la relativa modulistica;i
  • locali devono altresì essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario; il relativo controllo è effettuato dall'Ulss competente. Dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova procedura di registrazione definita con D.G.R. 20.11.2007 n. 3710, in attuazione del Reg. CE 852/2004, che ha sostituito la vecchia autorizzazione sanitaria.


Cosa fare in caso di apertura, trasferimento, subingresso in un esercizio

APRIRE UN NUOVO ESERCIZIO

Per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessario inoltrare apposita istanza al Comune. Il suo rilascio è consentito nei limiti previsti dalla matrice di programmazione sviluppata nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, sulla base delle linee guida regionali, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.

TRASFERIRE UN ESERCIZIO

Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tra zone diverse è subordinato alla presentazione di domanda al Comune. Esso è consentito nei limiti previsti dalla matrice di programmazione sviluppata nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, sulla base delle linee guida regionali, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.

RILEVARE LA PROPRIETA' O LA GESTIONE DI UN ESERCIZIO

Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d'azienda od altro) in un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Si può esercitare dalla data di presentazione della segnalazione e comunque l'attività deve essere iniziata, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro 180 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento dell'attività.
Nel caso di cessazione della gestione dell'azienda di somministrazione (risoluzione di affitto d'azienda) il titolare può, alternativamente, procedere alla reintestazione o ad un nuovo affitto d'azienda, purché l'attività venga ripresa (dal proprietario o dal nuovo gestore) entro 180 giorni dalla data di cessazione dell'ultima gestione.

MODULISTICA DI RIFERIMENTO:


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