Attività Produttive
Rimesse di veicoli: apertura attività
Attività di rimessa di veicoli in luogo chiuso (al coperto) o all'aperto
Descrizione
Per rimessa si intende il luogo chiuso o all'aperto destinato alla custodia di veicoli (dalla bicicletta, alla roulotte/caravan) per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.
Se l'attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell'area deve consentire l'utilizzo della stessa a parcheggio. Se viene svolta in luogo chiuso i locali devono rispettare le norme contenute nel Regolamento edilizio sia in ordine alla struttura che alla destinazione d'uso e possedere un certificato di agibilità per tale uso. Se i locali ospitano più di nove automezzi è prescritto il certificato di prevenzione incendi.
Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contatto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.
Apertura/trasferimento attività
L'interessato, sia per aprire/trasferire una rimessa al coperto o una rimessa all'aperto, deve presentare al protocollo generale del Comune la Scia - segnalazione certificata di inizio attività - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive di modificazione utilizzando l'apposito modello.
L'attività può iniziare contestualmente alla presentazione della Scia.