Cosa fare per...
Rateizzazione della somma indicata nel verbale
Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni al Codice della Strada accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono inoltrare formale richiesta utilizzando l’apposito modello al Comando di Polizia Locale, tendente alla rateizzazione del pagamento della somma indicata nel verbale di contestazione a titolo di pagamento in misura ridotta, entro 30 giorni dalla data di contestazione o dalla notificazione della violazione.
La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorrere avverso il verbale avanti al Prefetto o, alternativamente, avanti al Giudice di Pace.
Può avvalersi della facoltà di richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili:
a. chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16;
b. se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante ed il limite di reddito di cui al precedente punto a. è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei famigliari conviventi.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare:
1. potrà essere disposta, entro 90 giorni dalla richiesta, con provvedimento del Responsabile del Servizio la ripartizione del pagamento della somma da corrispondere;
1.1 fino ad un massimo di 12 rate, se l’importo dovuto non supera euro 2000;
1.2 fino ad un massimo di 24 rate, se l’importo dovuto non supera euro 5000;
1.3 fino ad un massimo di 60 rate, se l’importo dovuto supera euro 5000;
2. l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a euro 100;
3. sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art.21, comma 1, del D.P.R. n.602/1973;
4. potrà essere adottato, entro 90 giorni dalla richiesta, provvedimento dirigenziale motivato di rigetto della richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto;
5. decorsi 90 giorni dalla richiesta, senza l’adozione di specifico provvedimento, l’istanza si intende respinta (silenzio – rigetto).
Il provvedimento di accoglimento di ripartizione della somma dovuta in rate mensili, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateizzazione, è notificata con le modalità dell’art.201 del Codice della Strada.
Parimenti, con le stesse modalità, è notificato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione, nonché la comunicazione della decorrenza infruttuosa del termine(silenzio – rigetto).
Dalla notificazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione, ovvero dalla comunicazione del silenzio – rigetto formatosi, decorre il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento della sanzione nella misura intera.
Entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione, ovvero della comunicazione del silenzio – rigetto formatosi è possibile proporre opposizione avanti al Giudice di Pace.
In caso di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, si procederà alla verifica del pagamento di ciascuna rata ed, in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
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