Polizia Locale San Vito di Cadore


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Proporre ricorso

Cosa fare per...

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Modalità di presentazione dei ricorsi e Autorità competenti

PREAVVISI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE: il ricorso non è possibile. L'opposizione può essere proposta esclusivamente a seguito della notifica del verbale di contestazione della violazione all'intestatario della carta di circolazione del veicolo, secondo le modalità indicate nel verbale stesso.


VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE:

RICORSO AL PREFETTO DI BELLUNO

Entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, allegando eventuale documentazione ritenuta idonea ed eventualmente richiedendo l'audizione personale, da presentarsi direttamente al Comando Polizia Locale di San Vito di Cadore o da inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto di Belluno mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale nei 60 giorni successivi è tenuto a rinviare gli atti al Prefetto unitamente alle controdeduzioni utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.

Qualora il ricorso sia stato presentato direttamente al Comando cui appartiene l'organo accertatore, questi ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto allegando le deduzioni tecniche.

Il Prefetto, esaminati gli atti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta deve:

  • se respinge il ricorso, emettere entro 120 giorni un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima prevista per la violazione, più le spese di procedimento;


  • se accoglie il ricorso, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione del verbale comunicandola all'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.


L'ordinanza di Ingiunzione di Pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione.

Il ricorso si intende accolto decorsi 120 giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso è stato presentato attraverso l'ufficio o il comando cui appartiene l'organo accertatore.


RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI PIEVE DI CADORE

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ed in alternativa al ricorso al Prefetto, è sempre possibile presentare opposizione al Giudice di Pace di Pieve di Cadore.

Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche qualora l'eventuale ricorso al Prefetto abbia avuto esito negativo, il termine è di 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione.

Il ricorso va depositato,
previo pagamento del contributo unificato secondo l'allegata Tabella, presso la cancelleria del Giudice di Pace sita in Pieve di Cadore, allegando copia del verbale o copia dell'ordinanza ingiunzione impugnati. Innanza al Giudice di Pace non è necessaria la presenza di un avvocato o di un procuratore, ma occorre ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune di Pieve di Cadore.

Il Giudice di Pace

  • qualora ritenga fondato il ricorso dispone l'archiviazione del verbale;


  • qualora accerti le responsabilità del ricorrente respinge il ricorso. In questo caso pone a carico dell'opponente, oltre alla sanzione determinata nella misura non inferiore al minimo edittale, anche le spese del procedimento;


  • In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.


Avverso la sentenza del Giudice di Pace gli interessati possono proporre appello al Tribunale competente.

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