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"Ritargatura" dei ciclomotori
Con il decreto ministeriale del 2 febbraio 2011, è stata data attuazione alla legge n. 120 del 29 luglio 2010. Il decreto, prescrive che i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione più comunemente chiamato “targhino” e certificato di idoneità tecnica debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle nuove targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del codice della strada.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito un apposito calendario per la “ritargatura” dei ciclomotori, ad esclusione di quelli immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006, che sono esentati dall’obbligo del cambio targa.
La calendarizzazione delle operazioni di rilascio di carte di circolazione e nuove targhe sono state rese note dalla Gazzetta Ufficiale e si svolgeranno secondo questi tempi:
- entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “0”, “1”, e “2”;
- entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “3”, “4”, e “5”;
- entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “6”, “7”, e “8”;
- entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.
Tutti i ciclomotori circolanti, quindi, verranno dotati del targhino di nuova generazione, e a decorrere dal 13 febbraio 2012, trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, sarà applicata una sanzione pecuniaria da € 389 a € 1.559