Polizia Locale San Vito di Cadore


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Avere copia degli atti

Cosa fare per...


ACCESSO AGLI ATTI
A tutti i cittadini è garantito l'esercizio dei diritti d’informazione e di accesso ai documenti amministrativi e la Pubblica Amministrazione favorisce la conoscenza delle leggi e norme che regolano tale diritto. Per questi motivi abbiamo dedicato una sezione delle nostre pagine web proprio al tema dell’accesso agli atti: qui potete trovare informazioni, modulistica e riferimenti normativi su questo argomento. In ogni caso, il nostro Ufficio è disponibile per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Che cos’è il diritto di accesso?
È il diritto di visionare ed eventualmente avere copia di documenti amministrativi da parte degli interessati. La presa visione dei documenti è gratuita; il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, ricerca e visura sostenute dall’Amministrazione. Le Amministrazioni pubbliche hanno il compito di garantire tale diritto, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Chi può esercitare il diritto di accesso? Tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto e giuridicamente rilevante rispetto al documento di cui è chiesto l’accesso. Per i soggetti pubblici l’accesso ai documenti di altre amministrazioni rientra nel principio di leale cooperazione istituzionale, ed è pertanto sempre garantito.
Su quali documenti è possibile esercitare il diritto di accesso? Tutti i documenti dell’Amministrazione sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco. Alcuni documenti sono resi pubblici mediante l’affissione all’Albo Pretorio, che dura generalmente per 15 giorni: tra questi ci sono le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le Ordinanze, le Determinazioni. Inoltre, quando possibile, alcuni atti vengono pubblicati anche all’interno del sito Internet del Comune.
Come ci si comporta se nel documento richiesto ci sono dati che riguardano altre persone? In base alla natura del documento richiesto, l’Amministrazione può individuare dei soggetti controinteressati, cioè persone che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. In questi casi i controinteressati vengono informati tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica (previo consenso) ed hanno la possibilità, entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, di opporre motivata opposizione alla richiesta di accesso. Trascorso tale termine, l’Amministrazione può dare nuovamente corso alla domanda di accesso i cui termini di conclusione erano stati interrotti.
Come si esercita il diritto di accesso? È necessario presentare una domanda di accesso indirizzata all’Amministrazione che ha creato il documento o che lo detiene stabilmente. Per agevolare al massimo gli utenti, abbiamo attivato numerosi canali attraverso cui presentare la domanda di accesso agli atti:
di persona, recandosi presso gli sportelli del Comando durante gli orari di apertura al pubblico, dove potrete consegnare la richiesta;
on-line, utilizzando il modulo di accesso agli atti appositamente predisposto, e inviandolo via posta ordinaria o via fax al n. 0436/890144 unitamente alla fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
posta elettronica, inviando all’indirizzo info@polizialocalesanvito.it la domanda di accesso, utilizzando come riferimento il modello di domanda di accesso agli atti in word , e inviando via posta ordinaria o via fax al n. 0436/890144 la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
posta ordinaria, inviando a Comando Polizia Locale di San Vito di Cadore, Corso Italia n. 43, 32046 San Vito di Cadore BL, la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti in PDF scaricabile dal sito e allegando la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
Nella domanda è necessario indicare tutti i dati del richiedente. Quando la domanda viene presentata per conto di qualcun altro, bisogna anche indicare chiaramente gli estremi della persona rappresentata o dell’azienda di cui si è legale rappresentante, e inviare via posta o via fax all’ufficio destinatario la documentazione comprovante il rapporto: la delega scritta e il documento della persona delegante, o il documento che provi il rapporto di rappresentanza (ad. es. visura camerale, estratto di delibera consiliare o di decisione dell’assemblea, ecc…).Inoltre bisogna indicare i documenti a cui si desidera accedere, in modo che siano chiaramente identificabili (ad esempio, se lo si conosce, il numero di protocollo delle pratiche, o la data e gli estremi di approvazione degli atti). La richiesta di accesso deve essere sempre motivata.
Quale può essere l’esito della domanda di accesso? La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:
accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione.
differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
rifiuto: la domanda non può essere accolta.
La limitazione, il differimento e il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi solo in alcuni casi, stabiliti dall’art.24 della
Legge 241/90. Ad esempio sono esclusi dall’accesso i documenti la cui divulgazione potrebbe ledere il diritto alla riservatezza, i documenti relativi ai concorsi con informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terze persone.
Quali sono i tempi per conoscere l’esito della domanda e accedere ai documenti? Dopo la presentazione, la domanda viene valutata per verificare la completezza dei dati indicati. Nel caso in cui siano necessarie delle integrazioni, queste devono essere richieste dall’Amministrazione entro 10 giorni. A partire dal momento in cui la domanda è completa, entro 30 giorni l’Amministrazione comunicherà per iscritto l’esito al richiedente. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa deve considerarsi respinta.
Cosa fare se la domanda d’accesso viene respinta, limitata o differita?È possibile rivolgersi al Difensore Civico, affinché venga riesaminato l’esito della domanda. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; scaduti i 30 giorni il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo l’esito, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione. Se entro 30 giorni l’Amministrazione non modifica l’esito, allora l’accesso viene comunque consentito.

N.B. Gli atti inerenti gli incidenti stradali vengono inviati esclusivamente a mezzo raccomandata con contrassegno, secondo le tariffe postali in vigore.

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