Attività Produttive
Unità Abitative Ammobiliate ad Uso Turistico
Descrizione
Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall’allegato F, parte terza senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative stesse;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
Per avviare l'attività (in forma non imprenditoriale)
Per avviare l’attività occorre presentare al Comune di ubicazione dell’esercizio ed alla Provincia presso l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica (IAT) competente per territorio, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Una copia, debitamente vidimata dal Comune, dovrà essere restituita all’interessato e conservata quale “autorizzazione all’esercizio”.
Adempimenti per l’espletamento dell’attività:
1. comunicare alla Provincia presso l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica (IAT), competente per territorio, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche utilizzando il modello C/59, distribuito presso gli Uffici informazioni e accoglienza turistica della Provincia, tale comunicazione può essere effettuata anche con procedura informatica, per approfondimenti chiamare il riferimento sopra riportato.
2. far compilare al cliente, al suo arrivo, la scheda di dichiarazione delle generalità prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) Regio Decreto n. 773 del 18.6.1931, art. 109, e consegnarne una copia, entro ventiquattro ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza (per ulteriori informazioni interpellare la Questura di Belluno tel. +39 (0)437 945 511);
3. per poter pubblicizzare la struttura ricettiva presso gli Uffici informazioni e accoglienza turistica della Provincia, il titolare ha facoltà di presentare al competente Ufficio (IAT), entro il 1° di ottobre di ogni anno la comunicazione dei prezzi, che ha valore dal successivo 1° dicembre, su apposito modello che sarà disponibile presso il medesimo Ufficio (IAT) o verrà reso disponibile sul sito internet provinciale un mese prima della scadenza. In tal caso copia della comunicazione dovrà essere esposta in luogo ben visibile al pubblico all’interno della struttura ricettiva. Nell’eventualità di mancata denuncia dei prezzi l’esercizio non verrà pubblicizzato.
MODULISTICA
- S.C.I.A. + DENUNCIA PREZZI (DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA)