Attività Produttive
Somministrazione con apparecchi automatici
Art. 13 legge Regione Veneto n. 29/2007.
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 8.
2. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è disciplinata con le seguenti modalità:
a) l’interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 4 e deve osservare la normativa in materia di igiene e sanità;
b) l’interessato presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni contenente le proprie generalità, l’attestazione dell’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 4 e l’indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati;
c) per l’installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere presentata un’unica dichiarazione;
d) l’interessato aggiorna al termine di ogni semestre l’indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi tramite comunicazione al comune.
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.
MODULISTICA DI RIFERIMENTO