Polizia Locale San Vito di Cadore


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Attività Produttive

Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione

Art. 9 legge Regione Veneto n. 29/2007.
1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per l’intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
d) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera l);
e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
f) negli esercizi posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
h) all’interno dei mezzi di trasporto pubblico;
i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
l) negli esercizi polifunzionali di cui all’articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
2. La dichiarazione di inizio attività è presentata dal soggetto interessato al comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata al comune in cui ha sede l’impresa che esercita l’attività di somministrazione.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l’interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l’intrattenimento;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell’attività di intrattenimento e svago.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall’esercente nella dichiarazione di inizio attività.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall’articolo 30 in materia di pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i).

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